Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati: in base a quanto previsto dall'art.15 della Legge 183/2011, è vietato alle Pubbliche Amministrazioni rilasciare certificati indirizzati ad altre Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblico servizio; i certificati e gli atti di notorietà sono sostituiti dalle rispettive dichiarazioni sostitutive. Le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti restano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e debbono recare in calce, a pena di nullità, la dicitura che esclude espressamente la validità del certificato stesso nei confronti delle altre P.A., come indicato dalla normativa: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di Pubblici servizi".
Acquisizione d'ufficio dei dati e controllo sulle autocertificazioni: le P.A. e i gestori di pubblici servizi tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 della Legge, possono trasmettere richiesta all' ASST di Monza tramite PEC, al seguente indirizzo: protocollo@pec.irccs-sangerardo.it
Ultimo aggiornamento: 01/06/2023