Estero e stranieri
Estero e stranieri
AVVISO
modalità di accesso ai servizi in relazione all'emergenza Coronavirus
ESTERO
Le attività di cure di altissima specializzazione all’estero e modelli per Cittadini residenti all’estero lavoratori/pensionati possono essere erogate solo su appuntamento inviando una mail ai seguenti indirizzi:
ufficioestero.monza@asst-monza.it (ambiti territoriali Monza, Villasanta, Brugherio). Indicare il recapito telefonico e motivo della richiesta.
- Assistenza sanitaria in Italia per cittadini di altri Stati
Cittadino di età inferiore a 14 anni presente irregolarmente sul territorio nazionale oppure senza requisiti per l'iscrizione al SSN e senza altra copertura sanitaria da parte dello Stato di provenienza
I cittadini di età inferiore a 14 anni presenti sul territorio italiano non in regola con le norme sull'ingresso ed il soggiorno o, comunque, non in possesso dei requisiti di norma previsti per l'iscrizione obbligatoria al SSN e privi di copertura sanitaria da parte dello Stato di provenienza sono iscritti al SSN senza contestuale assegnazione del pediatra di famiglia/medico di famiglia. Possono quindi avere assistenza sanitaria come un minore italiano. Essi potranno rivolgersi ad uno dei pediatri/medici di famiglia del territorio per l'effettuazione visite comunque gratuite
- Assistenza sanitaria in Italia per cittadini di altri Stati
Cittadino comunitario iscritto al SSN con costi a carico del SSN italiano
A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, i cittadini dell'Unione Europea non sono più tenuti a richiedere alcun titolo di soggiorno presso le Questure.
Il cittadino comunitario, in possesso dei requisiti che determinano il diritto di soggiorno per periodi superiori ai tre mesi, è tenuto a provvedere all'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente (o in casi specifici allo schedario della popolazione temporanea.
Iscrizione obbligatoria
Per soggiorni di durata superiore a tre mesi il cittadino comunitario sarà iscritto, unitamente ai familiari (anche non cittadini dell'Unione), al SSR, a parità di trattamento con i cittadini italiani residenti in Italia, nei seguenti casì:
1) lavoratori subordinati, o autonomi nello Stato:
- iscrizione al SSR a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, sia esso subordinato o autonomo (con forma di verifica annuale della persistenza dei requisiti per l'iscrizione)
- iscrizione al SSR per la durata del rapporto di lavoro se il rapporto di lavoro è a tempo determinato inferiore all'anno o rinnovabile di anno in anno fino alla scadenza del contratto, ivi compreso quello stagionale; in particolare, per i lavoratori stagionali, l'iscrizione può essere effettuata anche per periodi inferiori a 3 mesi.
2) familiari, anche non cittadini dell'Unione, di lavoratori subordinati o autonomi nello Stato:
- iscrizione al SSR di pari durata dell'iscrizione del familiare lavoratore
3) familiari a carico di cittadino italiano iscritto:
- iscrizione al SSR a tempo indeterminato
4) residenti in possesso di "attestazione di soggiorno permanente" maturato dopo cinque anni di residenza in Italia e loro familiari che abbiano maturato individualmente il diritto di soggiorno permanente (l'unica eccezione riguarda i figli minori che vengono inseriti nello stesso attestato in quanto tale diritto discende dal genitore):
- iscrizione al SSR a tempo indeterminato e senza la verifica di ulteriori requisiti
5) disoccupati (già lavoratori subordinati o autonomi nel territorio nazlonale e loro familiari)
se:
- stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed iscritti presso il Centro per l'Impiego e che abbiano reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa":
- iscrizione al SSR sino a che permane lo stato di disoccupazione (forma di verifica annuale della persistenza dei requisiti per l'iscrizione);
- in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata sopraggiunta durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, iscritti presso il Centro per l'impiego e che abbiano reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa':
- iscrizione al SSR per un anno dalla data di disoccupazione;
6) seguono un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito:
- iscrizione al SSR per la durata del corso di formazione;
7) vittime di tratta o riduzione in schiavitù ammesse a programmi di protezione sociale;
- l'iscrizione al SSR viene formalizzata a seguito di presentazione della documentazione ed è valida per tutta la durata del programma di assistenza;
8) già lavoratore subordinato o autonomo, temporaneamente inabile a seguito di malattia o infortunio
- mantiene l'iscrizione finché perdura lo stato di malattia o infortunio,indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro (dipendente o autonomo);
9) iscritto alle liste di mobilità
- mantiene l'iscrizione finché perdura il periodo di mobilità
10) detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori ,~ internati negli ospedali psichiatrici giudiziari; in semilibertà, sottoposti a misure alternative alla pena
- iscrizione finché perdura le pena;
11) genitori dell'UE di minori italiani, in ottemperanza alla Legge 176 del 27 maggio 1991 "Ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989":
- con iscrizione rinnovata ogni anno.
12) minori affidati a istituti o a famiglie
In presenza dei requisiti suddetti che danno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR, i cittadini dell'Unione possono formalizzare detta iscrizione indipendentemente dalla residenza in Italia o in altro stato membro.
Contratto di assicurazione sanitaria e iscrizione volontaria
L'assicurazione sanitaria riguarda particolari gruppi di cittadini dell'Unione che hanno la residenza o il soggiorno in Italia e risultano privi di copertura sanitaria a carico dello Stato di provenienza ai sensi dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, cioè che non esibiscano attestati di diritto (Modelli E 106/S1, E 120/S1, E 121/S1, E 109/S1, SED 072, TEAM), e che non hanno comunque diritto all'iscrizione obbligatoria.
Il cittadino dell'UE, infatti, ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per periodi superiori a tre mesi, anche qualora:
• disponga per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti'?", per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un contratto di assicurazione sanitaria, (in attuazione alla normativa vigente105 e con le caratteristiche riportate di seguito), privata o pubblica che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
• sia iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione e di un contratto di assicurazione sanitaria privata o pubblica che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.
Questi cittadini devono essere iscritti nelle anagrafi comunali (iscrizione anagrafica come residenti oppure, nei casi in cui mantengono la residenza in altro Stato UE, nello schedario della popolazione temporanea).
Il contratto di assicurazione sanitaria non dà diritto all'iscrizione al SSR. Il contratto di assicurazione privata, deve avere i seguenti requisiti:
- essere valida in Italia;
- coprire tutti i rischi nello Stato membro ospitante;
- avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e della scadenza;
- indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela;
- indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso.
Inoltre, viene richiamata la necessità che l'interessato presenti una traduzione in italiano della polizza assicurativa.
In alternativa al contratto di assicurazione sanitaria i cittadini dell'Unione che hanno la residenza anagrafica, possono provvedere alla copertura sanitaria mediante assicurazione sanitaria pubblica (in Italia iscrizione volontaria)
Per i cittadini comunitari iscritti ad un corso di studio, ai fini dell'iscrizione volontaria si prescinde dal requisito della residenza, essendo sufficiente la dichiarazione di domicilio. L'iscrizione volontaria può essere effettuata con il versamento degli importi previsti nel D.M. dell'8 ottobre 1986.
Note Generali
Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 30/2007 per "familiare" si intende:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge di cui alla lettera b).
Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 30/2007 i familiari non comunitari di cittadino dell'Unione richiedono alla Questura competente per territorio di residenza la Carla di Soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione (che diventa permanente dopo 5 anni).
Si ricorda che gli extra-comunitari possono avere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (pds CESLP), precedentemente definito "carta di soggiorno", ai sensi dell'art. 9 del TU e dell'art. 16, comma 2 del DPR n. 394/1999, (come modificato dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 3 dell'8 gennaio 2007) che è un titolo di soggiorno a tempo indeterminato e dà diritto all'iscrizione al SSN a tempo indeterminato.
Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n.30/2007 "II cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13." .
Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n.30/2007 "Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una Carla di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei." Vedere anche art. 15 del D. Lgs. n. 30/2007: le deroghe alle disposizioni relative al diritto di soggiorno permanente che può essere acquisito/maturato prima del periodo continuativo di cinque anni di soggiorno, alle condizioni ivi descritte.
- Assistenza sanitaria in Italia per cittadini di altri Stati
Cittadino di uno Stato non appartenente alla Unione Europea presente irregolarmente sul territorio nazionale
Le prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale devono essere pagate dagli interessati sulla base delle tariffe determinate dalla regione.
Al cittadino straniero presente sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno (senza permesso di soggiorno) sono assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio (prestazioni diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita –complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti) e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva (vaccinazioni secondo la normativa, interventi di profilassi internazionale e profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive)
Queste prestazioni sono erogate gratuitamente quando la persona è priva di risorse economiche sufficienti, fatta salva al quota di compartecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
La prescrizione e la registrazione delle prestazioni rese ad un straniero privo di permesso di soggiorno sono effettuate utilizzando un codice regionale a sigla STP - (Straniero Temporaneamente Presente - STP).
La struttura (pubblica o accreditata) che eroga la prestazione sanitaria ad uno straniero che non è in grado di pagarla dovrà, per ogni prestazione erogata, fargli sottoscrivere una dichiarazione di indigenza.
- Cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)
Tutti i cittadini italiani che hanno trasferito la residenza all'estero che non sono lavoratori di diritto italiano distaccati all'estero o titolari di pensione erogata da Enti previdenziali italiani perdono il diritto all'assistenza sanitaria a copertura assicurativa italiana sia in Italia che all'estero. E' utile, in tal caso, tutelarsi per la copertura sanitaria all'estero con una polizza assicurativa privata.
I titolari di pensione erogata da Enti previdenziali italiani residente in Stati UE, SEE e Svizzera hanno diritto alla copertura sanitaria all'estero, nello Stato di nuova residenza, a carico del SSN italiano e documentata da attestato di diritto, da alle stesse condizioni del cittadino dello Stato estero. Per temporanei soggiorni in altri Paesi UE, SEE e Svizzera hanno la copertura offerta dalla Tessera Europea di Assicurazione Malattia – TEAM rilasciata dall'Italia.
I lavoratori assistiti dal SSN italiano distaccati e residenti all'estero hanno diritto all'assistenza sanitaria all'estero nelle diverse forme previste per l'Unione Europa, SEE e Svizzera oppure per Stati con cui vigono Accordi Bilaterali oppure per gli Stati con cui non vigono accordi bilaterali.
Assistenza sanitaria in Italia in caso di rientro temporaneo in Italia.
Il cittadino italiano iscritto AIRE assicurato di Stati UE, SEE e Svizzera, in caso di rientro temporaneo in Italia può utilizzare la TEAM rilasciata dallo Stato estero di residenza che garantisce tutte le cure medicalmente necessarie in forma diretta in Italia.
Il titolare di pensione erogata da Enti previdenziali italiani residente in Stati UE, SEE e Svizzera in caso di temporaneo rientro in Italia ha diritto a ricevere le prestazioni medicalmente necessarie utilizzando il certificato sostitutivo provvisorio di TEAM rilasciato dalla ASL competente.
Il lavoratore distaccato in caso di temporaneo rientro in Italia ha diritto a tutte le prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza garantite alla generalità dei cittadini in Italia, ad eccezione del medico di fiducia - sospeso al momento del rilascio del modello per l'assistenza all'estero per soggiorni all'estero superiori a 30 giorni - potendo ricorrere tuttavia al medico di medicina generale della ASL o al medico di fiducia usufruendo della visita occasionale a pagamento. Qualora il temporaneo rientro sia per periodi superiori a trenta giorni, sarà possibile procedere alla reiscrizione temporanea nella lista degli assistiti del medico di medicina generale.
I lavoratori in distacco AIRE hanno diritto al rilascio della TEAM da parte della ASL.
Al cittadino italiano iscritto AIRE e residente all'estero in Stati con i quali non vigono accordi bilaterali in materia sanitaria in temporaneo soggiorno in Italia, se avente lo status di emigrato (sono tali coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana sul territorio nazionale, nati in Italia) e/o se titolare di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientra temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora lo stesso non abbia una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.
A tal fine, è necessario presentare preliminarmente alla ASL un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesta lo stato di emigrato. In mancanza dell'attestato del consolato, può essere sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.
Al momento del rientro definitivo dall'estero occorre andare presso la ASL di competenza e scegliere il medico di fiducia che potrà essere, se disponibile, lo stesso che si aveva al momento della sospensione.
- Cittadino dell'Unione Europea, di uno Stato dello Spazio Economico Europeo - SEE (Islanda, Lichtenstein, Norvegia) o della Svizzera con assistenza sanitaria a carico dello Stato di provenienza
I cittadini, assistiti da uno Stato dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e dalla Svizzera, possono usufruire dell'assistenza sanitaria in Italia se sono:
- in possesso di TEAM - Tessera Europea di Assicurazione Malattia
- in possesso di Attestato di diritto.
Sia la TEAM che gli attestati di diritto consentono di usufruire dell'assistenza alle stesse condizioni previste per gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale Italiano, in forma diretta (il paziente non deve anticipare le spese, è tenuto solo al pagamento di eventuali compartecipazioni alla spesa – ticket).
In particolare, la TEAM consente di fruire con un accesso diretto di tutte le cure urgenti e medicalmente necessario durante un temporaneo soggiorno in Italia.
Gli altri attestati di diritto rilasciati dalle competenti istituzioni dello Stato estero consentono, in relazione alla diversa situazione protetta, una copertura sanitaria completa o limitata a determinate prestazioni.
Cittadini dell'UE, SEE e Svizzera in possesso di attestato di diritto
I cittadini, assistiti da uno Stato dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e dalla Svizzera in possesso di un attestato di diritto che non sia la Tessera Europea di Assicurazione Malattia - TEAM per usufruire dell'assistenza sanitaria devono preventivamente presentare tale attestato alla ASL territorialmente competente.
Modello E106, E109, E120, E121 (oppure documento portabile S1 o SED S072) e Modello E123 (oppure documento portabile DA1)
I titolari dei suddetti attestati dovranno recarsi presso la ASL territorialmente competente e presentare il modello in questione. La ASL provvederà ad iscriverli al Servizio Sanitario Nazionale e a fornire loro un documento contenente alcune informazioni necessarie per la compilazione della ricetta, da presentare al proprio medico di base ogni volta se ne abbia bisogno ed essi avranno diritto ad un'assistenza sanitaria completa (comprensiva, per le categorie ove è previsto, del medico/pediatra di base) alle stesse condizioni previste per un assistito italiano.
Modello E112 (oppure documento portabile S2)
I possessori di un modello E112/S2 emesso per ricevere prestazioni che devono essere erogate da una struttura pubblica (o convenzionata) devono recarsi presso la ASL territorialmente competente (è quella nel cui ambito si trova la struttura sanitaria) che rilascia all'interessato un documento contenente alcune informazioni necessarie per la compilazione della ricetta se prevista per il ricovero, da presentare al medico di base.
Il formulario S2 e il documento rilasciato dalla ASL (denominato allegato 1) andranno presentati alla struttura presso la quale di devono fruire le prestazioni.
Il parto programmato necessita di attestato di diritto formulario S2.
Questo attestato viene rilasciato se la motivazione della richiesta coincide con:
- desiderio di partorire nello stesso Stato UE/SEE/Svizzera dove risiede il marito;
- desiderio di partorire nello Stato UE/SEE/Svizzera di origine per poter avere l'appoggio della propria famiglia;
- soggiorno in uno Stato UE/SEE/Svizzera a motivo della titolarità di borsa di studio con evento parto previsto durante il periodo di soggiorno all'estero per la borsa di studio.
- Cittadini dell' UE, SEE e Svizzera in possesso di TEAM
I cittadini, assistiti da uno Stato dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e dalla Svizzera, nel caso in cui, durante un soggiorno temporaneo in Italia, abbiano necessità di far ricorso a cure sanitarie urgenti o medicalmente necessarie, hanno diritto, esibendo la Tessera Europea di Assicurazione Malattia TEAM (o il suo certificato sostitutivo), ad ottenere le prestazioni in forma diretta presso le strutture pubbliche e private convenzionate del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) costituito da una rete di Aziende Sanitarie locali (ASL) ed ospedali dislocati su tutto il territorio.
Per prestazioni in forma diretta si intendono le cure sanitarie fornite a titolo gratuito, salvo il pagamento di un ticket (partecipazione alle spese) che resta a carico dell'assistito.
Per ottenere le suddette prestazioni, il cittadino potrà recarsi direttamente presso il prestatore di cure (ospedale, medico ecc..) ed esibire la Tessera (o il suo certificato sostitutivo) come unica condizione per avere il diritto di ottenere le cure secondo le stesse regole vigenti per gli assistiti italiani.
Qualora, per una qualsiasi ragione, non sia stato possibile utilizzare la Tessera Europea di Assicurazione malattia (TEAM) o il suo certificato sostitutivo provvisorio, al rientro nel proprio Stato, si potrà chiedere alla propria Assicurazione il rimborso delle spese sanitarie pagate in proprio. Il rimborso è effettuato in base alle tariffe dello Stato membro di soggiorno temporaneo. E' necessario, ai fini del rimborso, presentare alla propria assicurazione le ricevute di pagamento e la documentazione.
Medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (medici di base/di famiglia)
I medici di medicina generale (medici di base/di famiglia) e i pediatri di famiglia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale dietro presentazione della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), o del certificato sostitutivo provvisorio, effettuano la visita in forma diretta e possono prescrivere prestazioni specialistiche, analisi di laboratorio, esami diagnostici, medicinali o ricoveri in ospedale ritenuti urgenti o medicalmente necessari durante il temporaneo soggiorno.
Presso il distretto socio sanitario della ASL è disponibile l'elenco dei medici convenzionati con il SSN.
Le visite dei medici generici e pediatri convenzionati non comportano il pagamento dell'onorario da parte dell'assistito e sono esenti da ticket.
L'orario di apertura degli ambulatori è fissato da ciascun medico.
Il sabato, la domenica e nelle ore notturne (dalle 20 alle 8 del mattino) di tutti i giorni, per le urgenze, è in funzione su tutto il territorio nazionale il servizio (gratuito) di Continuità Assistenziale.
Medicinali prescritti dal medico di base
Per i farmaci esiste una classificazione in base alla loro essenzialità per la salute:
FASCIA A
Nella fascia A rientrano tutti i farmaci gratuiti, perché ritenuti essenziali ed indispensabili per garantire le cure previste nei Livelli Essenziali di Assistenza.
Per questi farmaci occorre avere una ricetta medica, che ha validità regionale.
Il SSN prevede che il cittadino non paghi i farmaci ma una quota fissa di partecipazione, un ticket sanitario, che equivale a 2 € a confezione, per un massimo di 4 € a ricetta.
FASCIA A CON NOTA AIFA
Sono medicinali gratuiti solo per le persone che si trovano nelle particolari condizioni indicate nella Nota
FASCIA C
I medicinali non essenziali, per patologie considerate minori o di lieve entità, sono interamente a carico dell'assistito. Tali medicinali sono classificati in fascia C e si suddividono in:
- farmaci soggetti a prescrizione medica;
- farmaci senza obbligo di prescrizione medica, che comprendono i prodotti da banco ed i farmaci su consiglio del farmacista.
Visite specialistiche e diagnostica
Le visite di uno specialista e i vari esami (diagnostica, laboratorio) prescritti dal medico di base con ricetta SSN, possono essere effettuati presso una struttura pubblica o convenzionata. Tali prestazioni prevedono il pagamento di un ticket che resta a carico dell'assistito.
Cure dentarie
Tutti gli assistiti (assistiti italiani compresi), di norma, pagano le cure dentarie, in forma privata.
Tuttavia, in convenzione con il SSN, è possibile usufruire di ambulatori delle ASL o altre strutture dove è previsto il servizio di odontoiatria.
In ambedue i casi le visite sono soggette a pagamento di ticket.
Cure ospedaliere e pronto soccorso
Il ricovero negli Ospedali pubblici (e privati accreditati) può avvenire, sia tramite il pronto soccorso esibendo direttamente la Tessera Europea di Assicurazione malattia (TEAM) o il suo certificato sostitutivo provvisorio, sia sulla base della prescrizione del medico di base.
Per le prestazioni di pronto soccorso, contraddistinte da un particolare codice, è previsto il pagamento di un ticket.
I ricoveri in ospedale sono esenti da ticket; tuttavia, se si desidera un maggior conforto alberghiero, è possibile, previo pagamento, richiedere una camera riservata.
Cure termali
Le cure termali non si possono ottenere presentando la Tessera Europea di Assicurazione malattia (TEAM) ma sono concesse esclusivamente sulla base della presentazione del modello E112/ S2 presso la ASL territorialmente competente.
Servizio di ambulanza
Per i casi gravi ed imprevisti - trasporto in ambulanza fino alla struttura ospedaliera ed eliambulanza per interventi primari – è in funzione il Servizio di emergenza sanitaria chiamando il numero telefonico 112 (già 118) Tale servizio è gratuito su presentazione della Tessera Europea di Assicurazione malattia (TEAM) o il suo certificato sostitutivo provvisorio.
Il servizio è gratuito nei seguenti casi:
- quando il trasporto è effettuato per intervento della centrale operativa di emergenza urgenza;
- per trasferimenti di persone ricoverate qualora il trasferimento sia disposto dall'ospedale e non su richiesta del paziente
Dialisi, ossigenoterapia e chemioterapia
I cittadini di altri Stati che già nel proprio Stato sono sottoposti a tali terapie, prima di venire in temporaneo soggiorno in Italia, devono prendere i dovuti accordi con la struttura che eroga in Italia queste prestazioni, al fine di garantire loro la continuità della cura. Tali prestazioni verranno pertanto erogate gratuitamente (salvo l'eventuale ticket che è a diretto carico degli assistiti) presentando la Tessera Europea di Assicurazione Malattia.
- Cittadino di uno Stato non appartenente alla Unione Europea (o assimilati Stati SEE e Svizzera)
I cittadini stranieri di Stati extra Unione Europea/SEE/Svizzera regolarmente presenti in Italia possono accedere alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale con modalità diverse a seconda del motivo del soggiorno
Assistenza a carico di Stati extra Unione Europea con i quali esistono accordi bilaterali
L'Italia ha sottoscritto Accordi bilaterali per la sicurezza sociale con:
- Argentina, Australia, Brasile, Capoverde, Città del Vaticano, Macedonia, Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina (ex Yugoslavia) , Principato di Monaco, San Marino, Tunisia -
Per i cittadini degli Stati extra Unione Europea/SEE/Svizzera con i quali esistono accordi bilaterali l'assistenza sanitaria, con costi a carico dello Stato estero di provenienza, è erogata secondo quanto previsto dagli specifici accordi, con una copertura sanitaria differenziata a secondo della situazione protetta, del periodo e motivo del soggiorno.
Il cittadino assistito di questi Stati dovrà presentare alla ASL l'attestato di diritto posseduto, rilasciatogli dalla istituzione competente del proprio Stato.
Per chi non rientra nelle categorie e nelle situazioni previste dagli Accordi Bilaterali è consigliabile stipulare un'apposita polizza sanitaria prima della partenza.
Tutte le informazioni si possono avere presso l'ufficio del distretto socio sanitario della ASL di competenza.
Temporaneo soggiorno di cittadini di Stati con i quali non vi sono Accordi in materia sanitaria
I cittadini stranieri di Stati con i quali non esistono Accordi in materia sanitaria temporaneamente presenti in Italia per un periodo non superiore a 90 giorni (es. turisti), possono usufruire delle prestazioni sanitarie urgenti e di elezione dietro pagamento delle relative tariffe regionali.
Cittadini con regolare permesso di soggiorno
I cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno, per beneficiare delle prestazioni sanitarie con costi a carico del SSN italiano possono iscriversi al SSN , se in possesso dei requisiti previsti, rivolgendosi alla ASL del Comune di residenza anagrafica, o se non ancora residenti, di domicilio effettivo indicato nel permesso di soggiorno.
La tessera sanitaria è il documento che prova l'iscrizione. Questo documento è individuale e serve per accedere all'assistenza.
L'iscrizione al SSN consente la scelta del medico di base iscritto nei registri ASL. L'assistenza sanitaria è estesa ai familiari a carico regolarmente soggiornanti in Italia.
L'iscrizione può essere:
- obbligatoria
- volontaria.
Iscrizione obbligatoria
In generale, hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale tutti i cittadini stranieri extracomunitari:
- regolarmente soggiornanti , o che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, o autonomo oppure iscritti nelle liste di collocamento;
- regolarmente soggiornanti o che abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per:
- motivi familiari (compresi i familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia precedente al 5 novembre 2008) asilo politico, asilo umanitario/protezione sussidiaria, richiesta di asilo, attesa adozione, affidamento, acquisto della cittadinanza.
- in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno, con documentazione di richiesta avvenuta, per lavoro subordinato o per motivi familiari.
- con richiesta di cittadinanza
- possessori di carta di soggiorno e soggiornanti di lungo periodo
- familiari non comunitari di cittadino comunitario iscritto al SSR
- in attesa di occupazione
- in attesa di regolarizzazione (iscrizione temporanea, in attesa della definizione della pratica, per coloro cha hanno fatto domanda di regolarizzazione o emersione dal lavoro nero)
- minori stranieri sino al 14° anno di età presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno
- genitori che svolgono attività lavorativa con permesso di soggiorno per assistenza minore2
- donne in possesso di permesso di soggiorno per cure, in stato di gravidanza e sino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono;
- soggiornanti per morivi di studio se maggiorenni precedentemente iscritti a titolo obbliqatorio
- detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori e internati negli ospedali psichiatrici giudiziari; in semilibertà, sottoposti a misure alternative alla pena, con o senza permesso di soggiorno,
- con permessi per motivi di giustizia25
- soggiornanti per motivi religiosi per religiosi che svolgono un'attività lavorativa e ricevono una remunerazione soggetta alle ritenute fiscali (es. parroci)
- con status di apolide"
- soggiornanti per motivi di studio qualora siano studenti che svolgono attività lavorativa
- con residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana
- soggiornanti per motivi di salute/umanitari (ad esclusione dei soggiornanti ai sensi dell'art. 36 del T.U. ingresso per cure mediche). Si fa riferimento a permessi di soggiorno per motivi di salute o motivi umanitari rilasciati in caso di scadenza di precedente permesso di soggiorno e sopraggiunta malattia o infortunio che non permettano di lasciare il territorio nazionale.
Non hanno diritto alla iscrizione obbligatoria al SSN gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari e i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche tranne che il permesso sia stato rilasciato a donne in gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
Dove andare per iscriversi al SSN
L'iscrizione al SSN è effettuata presso gli uffici scelta e revoca del distretto socio sanitario della ASL ove il cittadino straniero ha la residenza o l'abituale dimora indicata sul permesso di soggiorno.
Cosa fare per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale
Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale occorre rivolgersi agli sportelli del distretto socio sanitario della ASL di competenza.
I documenti occorrenti per l'iscrizione sono:
- permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo del permesso attestata dalla ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale o dalla Questura
- autocertificazione di residenza oppure, in mancanza di quest'ultima, una dichiarazione di effettiva dimora, quale risulta, sul permesso di soggiorno
- codice fiscale o autocertificazione
- ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato o motivi familiari;
- attestazione di iscrizione al Centro per l'Impiego (se disoccupati)
Nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari ai fini dell'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, l'interessato deve esibire i seguenti documenti:
- visto di ingresso;
- ricevuta, rilasciata dall'Ufficio Postale abilitato, attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
- fotocopia, non autenticata, del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per l'Immigrazione istituito presso la Prefettura.
La donna in possesso di permesso di soggiorno per cure, in stato di gravidanza e sino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvede, ha diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR per sé e per il bambino.
Il padre del bambino è equiparato alla madre e pertanto deve essere iscritto al SSR-.
Ai minori stranieri soggiornanti per recupero psico-fisico in alcune regioni e ospitati presso famiglie, enti o associazioni, nell'ambito di Programmi solidaristici di accoglienza temporanea autorizzati dal Ministero della Solidarietà - Comitato per i Minori Stranieri e/o dalle Regioni, deve essere garantita l'assistenza sanitaria per tutta la durata del soggiorno dietro esibizione da parte dell'adulto affidatario, di documentazione attestante l'affido temporaneo nell'ambito dei suddetti Programmi.
Durata dell'iscrizione al SSN
L'iscrizione al SSR ha la stessa durata del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno stesso.
Nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari o del primo permesso per lavoro subordinato l'iscrizione è temporanea e verrà convertita con la stessa durata del permesso al momento della presentazione di questo.
Agli stranieri regolarmente soggiornanti ed iscritti al SSR viene rilasciata, al pari dei cittadini italiani, la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) e trovano applicazione nei loro confronti. le norme relative alla sicurezza sociale di cui ai regolamenti Comunìtarf, a parità di condizione con i cittadini italiani iscritti al SSR.
L'iscrizione volontaria
I cittadini non UE che non rientrano tra le categorie iscritte di diritto al SSN possono farlo volontariamente
Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, che non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, di infortunio e per maternità, mediante la stipula di una polizza assicurativa privata, ovvero, con iscrizione volontaria al SSN.
Hanno diritto ad iscriversi volontariamente al SSN:
- gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi.
- coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa, il personale religioso, il personale diplomatico e consolare, il genitore ultrasessantacinquenne ricongiunto nei casi di legge e tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all'iscrizione obbligatoria.
Non possono essere iscritti volontariamente al SSN i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e coloro che sono regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale per motivi turistici.
Come e dove iscriversi volontariamente al SSN
L' iscrizione volontaria al SSN è effettuata dietro pagamento di un contributo forfettario annuale non frazionabile. Per iscriversi occorre pagare il contributo sul conto corrente regionale, che può essere chiesto alla ASL presso la quale il cittadino straniero vuole iscriversi.
A cosa dà diritto l'iscrizione volontaria
L'iscrizione volontaria dà diritto a tutte le prestazioni erogate dal SSN sul territorio nazionale a parità con il cittadino italiano.
Ingresso in Italia per cure mediche
I cittadini stranieri che intendono giungere in Italia per ricevere cure mediche non possono essere iscritti al SSN; essi possono attivare tre diverse procedure di ingresso:
- richiesta di visto di ingresso per cure mediche
- trasferimento per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - lettera c) del Decreto legislativo 30/12/92 n. 502, così come modificato dal Decreto legislativo 7/12/93 n. 517.
- trasferimento in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni, ai sensi dell'art. 32 - comma 15 - della legge 27.12 1997, n. 449.
A cosa dà diritto la tessera sanitaria
La tessera sanitaria personale dà diritto a ricevere le seguenti prestazioni:
- avere un medico di famiglia o pediatra
- ricovero ospedaliero gratuito presso gli ospedali pubblici e convenzionali
- assistenza farmaceutica
- visite mediche generali in ambulatorio
- visite mediche specialistiche
- visite mediche a domicilio
- vaccinazioni
- esami del sangue
- radiografie
- ecografie
- medicine
- assistenza riabilitativa e per protesi
- altre prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza.
Come si accede all'assistenza sanitaria
Al momento dell'iscrizione la persona sceglie il medico di famiglia o il pediatra, al quale potrà rivolgersi gratuitamente.
Il cittadino di un altro Stato, munito della richiesta della prestazione sanitaria rilasciata dal proprio medico di fiducia, potrà effettuare le relative prenotazioni per le prestazioni necessarie.
Ogni visita specialistica comporta il pagamento di una quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) a parità di condizioni con i cittadini italiani.
Sono previste modalità di esenzione dal pagamento dei ticket per riconosciute specifiche condizioni di reddito, età, invalidità o patologie.
Per ogni informazione rivolgersi al distretto socio sanitario della ASL di competenza o visionare il sito del Ministero della Salutehttp://www.salute.gov.it/
Note generali per gli stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti
Residenza/Effettiva dimora
Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'ASL nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora (per il luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno ).
Familiari a carico
L'assistenza sanitaria spetta ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.
Per quel che riguarda l'individuazione di coloro che sono a carico si fa riferimento alle disposizioni normative che regolano il percepimento degli assegni familiari o le detrazioni fiscali per carichi di famiglia.
"Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nel 2009 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.
Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli; i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali)"
Provv. Agenzia delle Entrate, prot. N. 2293/2010.
Lo stato di famiglia, rilasciato dall'ufficio anagrafe o autocertificato, non definisce i familiari a carico, ma attesta unicamente le persone iscritte nella "scheda di famiglia", cioè l'insieme delle persone abitanti nello stesso alloggio e che sono legate da vincoli di parentela, o anche semplicemente da vincoli affettivi.
Dichiarazioni sostitutive
I cittadini di stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione' e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani
Permesso di soggiorno elettronico
Il Decreto del 3 agosto 2004 del Ministero dell'Interno prevede l'adozione del titolo di soggiorno in formato elettronico (P.S.E.). Tale formato di permesso di soggiorno non sempre riporta il motivo di soggiorno e la residenza (o effettiva dimora). Pertanto gli Uffici Anagrafici delle ASL rileveranno i dati necessari all'iscrizione al SSR mediante le dichiarazioni sostitutive dell'utente.
Codice Fiscale
Il Codice Fiscale viene normalmente rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Questo può essere rilasciato anche da altri soggetti quali, ad esempio, lo Sportello Unico per l'Immigrazione (S.U.I.).
- La Direttiva UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 24 del 9 marzo 2011
La Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011 "applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera" prevede un sistema di assistenza in forma indiretta che consente a tutti gli assistiti degli Stati dell'Unione Europea di usufruire di cure sanitarie negli altri Stati dell'Unione alle stesse condizioni previste dal Sistema Sanitario dello Stato di appartenenza. Con questo sistema, il paziente anticipa i costi dell'assistenza sanitaria, preventivamene autorizzata nei casi previsti, e, successivamente, richiede il rimborso al proprio sistema sanitario (assistenza indiretta, ovvero alla ASL di competenza. . Il rimborso per le prestazioni sanitarie sarà pari al costo che il Sistema Sanitario di appartenenza avrebbe sostenuto se le cure fossero state erogate nello Stato di appartenenza, senza superare il costo totale della cura.
Per ogni informazione ci si può rivolgere al distretto socio sanitario della ASL di competenza.