Liste di attesa

 

Per tempo di attesa si intende il numero di giorni che intercorre tra la data di prenotazione e la data di erogazione delle prestazioni sanitarie. Il dato che viene fornito ai cittadini è la prima data disponibile per effettuare la prestazione richiesta.

Per conoscere i tempi di attesa, scegliere uno dei seguenti link:

 

È possibile verificare le prime disponibilità a prenotare presso tutte le strutture - pubbliche e private - del Sistema Sanitario lombardo attraverso il sito Prenotasalute.

Per prenotare esami e visite specialistiche sono disponibili i diversi canali relativi al Servizio Sanitario e alla Libera Professione.

Per maggiori informazioni è possibile inviare una richiesta o una segnalazione all'URP utilizzando il modulo online.

 

Classi di priorità delle prestazioni ambulatoriali

Il Medico prescrittore, in base alla valutazione clinica, deve fornire l’indicazione di priorità, riportando su ciascuna impegnativa un apposito codice che individua il tempo massimo per l’erogazione della prestazione.

Le Classi di Priorità per le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono codificate come segue:

  • U = urgente – da erogare nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;

    • L’apposizione in ricetta della priorità “U” chiama alla responsabilità tutti gli attori coinvolti: il medico prescrittore, il cittadino utente e la struttura erogatrice in quanto:

      • il medico prescrittore valuta con coscienza clinica l’urgenza della prestazione e la segnala tramite indicazione in ricetta della Classe di Priorità “U”;

      • il cittadino utente si impegna a presentare la prescrizione per la prenotazione entro le 48 ore successive al rilascio della ricetta, accettando - salvo casi eccezionali e con motivazioni documentabili – di fruire della prestazione nella struttura dove la stessa è disponibile;

      • la struttura erogatrice si impegna ad effettuare la prestazione urgente entro le 72 ore successive alla presentazione dell’impegnativa o, in caso di impossibilità a rispettare il termine, si impegna ad attivare il proprio "Responsabile Unico per i tempi di attesa" per individuare altra diversa struttura in grado di erogare la prestazione nel tempo stabilito.

  • B = breve - entro 10 gg;

  • D = differibile - da erogare entro 30 gg per le visite ed entro 60 gg per le prestazioni strumentali;

  • P = programmabile - da erogare entro 120 giorni.

Il tempo previsto dalla classe di priorità decorre a partire dal momento in cui l’utente richiede la prestazione.

 

Prestazioni in regime di ricovero

Esistono diverse tipologie di ricovero distinte a seconda delle caratteristiche che lo stesso assume:

  • Urgenza Emergenza (tramite accesso al Pronto Soccorso);
  • Programmato.

Il ricovero programmato è motivato da apposita richiesta del Medico curante, anch’essa provvista di indicazioni circa la priorità di accesso clinicamente adeguata:

  • CLASSE A- Ricovero da effettuarsi entro 30 giorni
    (Trova indicazione nei casi clinici che possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o da determinare grave pregiudizio alla prognosi)

     
  • CLASSE B - Ricovero da effettuarsi entro 60 giorni
    (Trova indicazione nei casi clinici che presentano intenso dolore, gravi disfunzioni o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono, per l'attesa, ricevere grave pregiudizio alla prognosi)

     
  • CLASSE C - Ricovero da effettuarsi entro 180 giorni
    (Trova indicazione nei casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi né possono, per l'attesa, ricevere grave pregiudizio alla prognosi)

     
  • CLASSE D - Ricovero senza attesa massima definita
    (Trova indicazione nei casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro i 12 mesi)

 

L’impegnativa del medico

Il medico è il professionista che stabilisce, attraverso la compilazione dell’impegnativa (ricetta dematerializzata o ricetta rossa), quale sia la priorità d’accesso per il proprio paziente.

La ricetta medica del Servizio Sanitario Nazionale è un documento rilasciato da un medico dipendente del SSN o convenzionato con esso.
È utilizzata per la richiesta di prestazioni specialistiche o diagnostiche sia in strutture pubbliche che private accreditate a contratto.

 

Durata dell’impegnativa

Attenzione! Per dare attuazione al nuovo Nomenclatore della specialistica ambulatoriale, previsto dal DPCM del 12 gennaio 2017 e attivo a partire dal 1° gennaio 2024, si è resa necessaria una revisione dei sistemi di prenotazione e prescrizione. Per agevolare la transizione al nuovo sistema la DGR n. XII/957 del 18 settembre 2023 ha stabilito che a partire dal 1° ottobre 2023 la validità delle ricette prescritte per visite ed esami sarà temporaneamente pari a 180 giorni.

 

Primo accesso e controlli (follow up)

La prima visita, o il primo esame è il momento in cui il problema manifestato dal paziente viene valutato clinicamente per la prima volta. In questa fase viene formulato un preciso quadro diagnostico. L’impegnativa medica è rilasciata dal Medico curante.

Sono considerati primi accessi anche quelli relativi a pazienti noti, affetti da malattie croniche (ad esempio diabete, ipertensione…) che presentano una fase di riacutizzazione o l’insorgenza di un nuovo problema, anche non correlato alla patologia cronica, ma tale da rendere necessaria una rivalutazione complessiva della terapia.

Per visita o esami di controllo (follow up) si intende il momento dell’accertamento diagnostico successivo ad un primo accesso (sia visita, sia esame). In questa fase al paziente è già stata impostata una terapia e le prestazioni erogate sono finalizzate, ad esempio, a seguire l’evoluzione di patologie croniche, valutare a distanza l’eventuale insorgenza di complicanze, verificare la stabilizzazione della patologia o il mantenimento del buon esito dell’intervento, indipendentemente dal tempo trascorso rispetto al primo accesso. Le prescrizioni per visite o esami di controllo di solito, vengono prescritte dal medico specialista che ha preso in carico il paziente. 

 

Percorso di tutela

Percorso di tutela prestazioni di specialistica ambulatoriale di primo accesso
Nel caso in cui la struttura sanitaria a cui si rivolge il cittadino non avesse disponibilità ad erogare la prestazione di primo accesso entro i tempi previsti dalla priorità indicata in ricetta, è possibile rivolgersi al Responsabile Unico Aziendale per i tempi d’attesa che, in collaborazione con il referente del CUP aziendale, si occuperà della richiesta attivando alcune possibili soluzioni. 
La struttura sanitaria a cui si è rivolto il cittadino, sia essa pubblica o privata accreditata, si attiverà per individuare altre strutture, pubbliche o private accreditate del territorio di assistenza del cittadino, in grado di offrire la prestazione entro i tempi indicati.
Attenzione: se la proposta fatta dalla struttura viene rifiutata dal cittadino, ad esempio per preferenze personali o motivi logistici, si perde il diritto al mantenimento della classe di priorità.

Qualora sul territorio dell’ATS di riferimento non fossero presenti le disponibilità richieste, la struttura sanitaria a cui inizialmente si è rivolto il cittadino, è tenuta ad inserire il cittadino in una lista d’attesa dedicata, in modo tale da programmare l’appuntamento entro i tempi previsti dalla classe di priorità indicata nella prescrizione. In seguito, il cittadino verrà contattato per concordare l’appuntamento e, in questo caso, l’erogazione della prestazione nella stessa struttura o in una struttura del territorio dell’ATS di riferimento sarà garantita. 

Se tutte le azioni sopra descritte non avranno consentito l’erogazione della prestazione nei tempi previsti dalla classe di priorità indicata sulla prescrizione, la struttura sanitaria a cui inizialmente si è rivolto il cittadino dovrà erogare la prestazione in regime di libera professione, con costi a carico della struttura stessa, chiedendo al cittadino di riconoscere il solo valore del ticket, se dovuto. 
Attenzione: nel caso in cui il cittadino dovesse ricorrere autonomamente e volontariamente alla prenotazione in regime privato o libero professionale, non potrà esigere in alcun modo il rimborso della spesa sostenuta agli Enti del Sistema Sanitario Regionale.

Ultimo aggiornamento: 05/12/2025