ATTENZIONE - La validità temporale non è retroattiva: solo le ricette prescritte dal 1° ottobre valgono fino a 180 giorni, mentre le ricette emesse in precedenza mantengono la validità di 12 mesi. A partire dal 1° gennaio 2024 verrà data attuazione al nuovo Nomenclatore della specialistica ambulator...
05/10/2023, 00:00
ATTENZIONE - La validità temporale non è retroattiva: solo le ricette prescritte dal 1° ottobre valgono fino a 180 giorni, mentrele ricette emesse in precedenza mantengono la validità di 12 mesi.
A partire dal 1° gennaio 2024 verrà data attuazione al nuovoNomenclatore della specialistica ambulatoriale, previsto dal DPCM del 12 gennaio 2017, che ha definito eaggiornato i Livelli Essenziali di Assistenza(LEA). Di conseguenza, si è resa necessaria una revisione dell’attuale nomenclatore regionale, che dovrà ricondurre le prestazioni alle nuove codifiche, evitare sovrapposizioni tra codici, eliminare le prestazioni che non saranno più prescrivibili dal 2024 in quanto obsolete o non più efficaci.
Per agevolare la transizione al nuovo sistema di prenotazione e prescrizione, laDGR n. XII/957 del 18 settembre 2023ad oggetto “Prime determinazioni in merito alle modalità d’introduzione del nuovo tariffario dell’assistenza specialistica ambulatoriale” ha stabilito che,a partire dal 1° ottobre 2023, la validità delle ricette prescritte per visite ed esami ambulatorialisarà temporaneamente fino a 180 giorni. Pertanto, in questa fase transitoria, il cittadino dovrà procedere con la prenotazione della prestazione sanitaria in un tempo massimo di sei mesi dalla prescrizione, anziché di un anno.
Nell'allegato 1della suddetta delibera sono indicati i codici delleprestazioni non più prescrivibili.
*Si richiama la DGR n° XII/957 del 18/09/2023 ad oggetto “Prime determinazioni in merito alla modalità d’introduzione del Nuovo Tariffario dell’assistenza specialistica ambulatoriale”, per precisare chela durata di validità della ricetta ai fini della prenotazione, indicata “fino a 6 mesi” è da intendersi “fino a 180 giorni” dalla data di prescrizione. Si ribadisce che tale validità è stata temporaneamente modificata per garantire la corretta implementazione del nuovo Nomenclatore, anche a seguito di confronti interregionali, e potrà essere riportata a 1 anno dopo l’entrata in vigore dello stesso (attualmente differita dal DM 31 marzo 2024, GU n.101 del 2.05.2024), fatte salve le eventuali indicazioni specifiche che dovessero pervenire dal Ministero della Salute sulla durata temporale di tale validità.
Ultimo aggiornamento:10 settembre 2024 alle ore 02:00