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Inosservanza dell’obbligo vaccinale: procedimento sanzionatorio per over 50 e altre categorie

Notizia

Il DL n. 44/2021, modificato dal DL n. 1/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n.18/2022, ha esteso l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni. Nello stesso decreto è stata prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniari...

Data di pubblicazione:

31/10/2022, 00:00

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Contenuto

Il DL n. 44/2021, modificato dal DL n. 1/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n.18/2022, ha esteso l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni. Nello stesso decreto è stata prevista l’applicazione di unasanzione amministrativa pecuniaria di 100 europer i soggetti di cui agli articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, che a far data dal1° febbraionon risultino in regola con gli obblighi vaccinali.

Successivamente, il DL n. 50/2022, convertito con modificazioni dallaLegge n. 91/2022, ha differito tale obbligo dal 1° febbraio al15 giugno 2022.

Il Ministero della Salute, avvalendosi di Agenzia delle entrate-Riscossione, trasmette ai soggetti inadempienti una “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio”(art. 4-sexies, comma 4 del DL n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021).

Soggetti destinatari

I destinatari del procedimento sanzionatorio sono i soggetti che rientrano nelle seguenti categorie:

esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario;lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie;personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui allalegge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;ultracinquantenni alla data dell’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 41/2022) oppure che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022.

E che:

alla data del 15 giugno 2022 non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale primario;a decorrere dal 15 giugno 2022 non hanno ancora effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalMinistero della Salute;a decorrere dal 15 giugno 2022 non hanno ancora effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (“dose booster”) entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

Il Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2022 ha approvato un decreto-legge che anticipa dal 31 dicembre al 1° novembre 2022 la scadenza dell’obbligo vaccinale per il personale esercente le professioni sanitarie, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e per il personale delle strutture che effettuano attività sanitarie e sociosanitarie.

Documenti correlati

modulo interruzione procedimento sanzionatorio.pdf
Obbligo vaccinale per gli over 50 avvio procedimento sanzionatorio per gli inadempienti.jpg

Ultimo aggiornamento:22 dicembre 2023 alle ore 01:00

Cosa succede dopo aver ricevuto la "Comunicazione"

I soggetti destinatari dell’avviso:

devono rivolgersi(entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell’Agenzia delle Entrate)alle ASST territorialmente competentiper residenza anagrafica nel caso intendano comunicare l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dell’obbligo vaccinale, ovvero altre ragioni di assoluta e oggettiva impossibilità;Per i comuni diBrugherio, Monza e Villasantaè possibile inviare la documentazione tramite uno dei seguenti canali:Raccomandata: ASST MONZA - Via dei Pergolesi, 33 - 20900 MonzaPEC:protocollo@pec.asst-monza.itE-mail:protocollo.generale@asst-monza.it, allegando documento di identità valido e copia del provvedimento sanzionatorio dell'Agenzia delle EntrateMODULOdevono dare notizia all’Agenzia delle entrate-Riscossionedell’avvenuta trasmissione della certificazione alle ASST territorialmente competenti, utilizzando l’apposito servizio disponibile nell’area riservatadel portale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.devono scrivere all’indirizzo mailobbligovaccinale@sanita.it(riportato nella comunicazione di avviso di procedimento sanzionatorio inviata al cittadino) per tutte le comunicazioni relative a reclami o istanze inerenti eventuali errori di tipo amministrativo.

Sanzione pecuniaria

Se l’ASST entro10 giornidal ricevimento della documentazione non conferma all’Agenzia delle entrate-Riscossione l’attestazione relativa all’insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi, Agenzia delle entrate-Riscossione provvede alla notifica di unavviso di addebitoriferito allasanzione amministrativa pecuniaria di 100 eurocon valore di titolo esecutivo. Il pagamento deve essere effettuato dai destinatari entro i60 giornisuccessivi la ricezione dell’avviso.

Scopri come pagare

Trattamento dei dati personali

Trattamento dei dati personali da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione in relazione alla sanzione amministrativa in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale

Chiarimenti su obbligo vaccinale

Ho ricevuto la raccomandata relativa all’avvio del procedimento sanzionatorio d’inadempienza dell’obbligo vaccinale, ma sono esente dalla vaccinazione o al 15 giugno 2022 ero in regola con la vaccinazione. A chi devo rivolgermi per far annullare la sanzione?

I cittadini over 50 che hanno ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, ma hanno un certificato digitale di esenzione dalla vaccinazione emesso entro il 15 giugno 2022 o hanno iniziato/concluso il ciclo vaccinale primario, oppure hanno ricevuto la somministrazione della dose di richiamo successivamente al 1° febbraio 2022, ma entro il 15 giugno 2022, per effetto dell'intervento normativo di cui all’articolo 51-ter del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che ha posticipato la data di verifica dell’adempienza all’obbligo vaccinale dal 1 febbraio al 15 giugno 2022, sono considerati adempienti all’obbligo vaccinale, pertanto il procedimento sanzionatorio iniziato nei loro confronti, prima dell'entrata in vigore di detta modifica normativa, non avrà ulteriore seguito.

Non serve dare comunicazione al Ministero della Salute, per coloro che rientrano in questa casistica l’interruzione del procedimento verrà effettuata centralmente dal Ministero. In caso di dubbio i cittadini over50 che avessero ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio con riferimento alla data del 1 febbraio 2022 possono rivolgersi/scrivere alla ASST competente per territorio ove non l’avessero già fatto.

Non sono vaccinato, ma ho contratto il virus SARS-CoV2 successivamente al 1° febbraio 2022. Posso far annullare la sanzione?

L’infezione da SARS-CoV2 non esenta dall’obbligo vaccinale ma è un motivo di differimento della vaccinazione, se contratta precedentemente al 1° febbraio 2022, per il tempo successivo all’infezione secondo le circolari del Ministero.

In caso di motivi di differimento o di esenzione dalla vaccinazione, il soggetto deve rivolgersi esclusivamente alla ASST competente per territorio entro 10 giorni dal ricevimento della notifica, per comunicare eventuali “certificazioni di differimento o di esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità” ad effettuare la vaccinazione o il richiamo entro il 15 giugno 2022.

Non serve dare comunicazione al Ministero della Salute, ma va data notizia dell’avvenuta trasmissione della certificazione inoltrata alla ASST all’Agenzia delle entrate-Riscossione, utilizzando l’apposito servizio disponibile nell’area riservata delportale ADER.

Risiedo in Italia e sono vaccinato all’estero, ma mi è arrivata la raccomandata relativa all’avvio del procedimento sanzionatorio d’inadempienza dell’obbligo vaccinale. Cosa devo fare?

Qualora le vaccinazioni effettuate all’estero siano state effettuate nei tempi previsti dalle norme italiane, per interrompere il procedimento sanzionatorio deve rivolgersi all’ultima ASST di assistenza per la registrazione delle avvenute vaccinazioni nel Sistema Tessera Sanitaria.

In alternativa, tale registrazione può essere effettuata per il tramite del Coordinamento USMAF-SASN inviando alla casella e-mailobbligovaccinale@sanita.itla documentazione attestante le somministrazioni effettuate, oltre ad una dichiarazione di conformità di tale documentazione all’originale e alla copia di un suo documento d’identità e codice fiscale.